Il Venditore ha avviato un'esecuzione forzata contro Gli Acquirenti per il mancato pagamento di alcune cambiali emesse durante l'acquisto di un'attività commerciale. Gli Acquirenti si sono opposti, sostenendo che il prezzo reale fosse quello inferiore indicato nel contratto definitivo, già saldato, e che la quietanza scritta ne fosse la prova. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli Acquirenti. I giudici hanno stabilito che l'emissione di cambiali comporta l'inversione dell'onere della prova. Trattandosi di promesse di pagamento, spetta al debitore dimostrare che il debito non esiste o è stato estinto. Nel caso specifico, Gli Acquirenti non hanno fornito tale prova, in quanto il prezzo reale era quello maggiore stabilito nel preliminare e la quietanza del definitivo era simulata. Il Venditore ha quindi diritto a riscuotere le somme.
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