Un cittadino è stato fermato dalla polizia con un tirapugni dorato nel borsello. Condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di porto di oggetti atti ad offendere, ha proposto ricorso in Cassazione. Il ricorrente contestava la qualificazione giuridica del fatto, la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e il diniego delle pene sostitutive. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che il tirapugni è un'arma per cui non esiste licenza, configurando un'ipotesi di porto abusivo di armi. Inoltre, i numerosi precedenti penali del soggetto escludono sia la tenuità del fatto sia l'accesso a sanzioni alternative alla detenzione, data la sua persistente pericolosità sociale.
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