L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento a una contribuente contestando redditi di impresa individuale e redditi di partecipazione societaria. Nel ricorso introduttivo di primo grado, la contribuente ha impugnato soltanto la parte relativa all'impresa individuale. Solo nel giudizio di secondo grado la contribuente ha sollevato censure contro il reddito di partecipazione societaria. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto tale contestazione tardiva. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, stabilendo che le domande nuove in appello tributario sono severamente vietate dalla legge. Il ricorso iniziale fissa in modo definitivo i limiti della lite. Non è consentito ampliare la materia del contendere nei gradi successivi. La Suprema Corte ha deciso la causa nel merito respingendo definitivamente le pretese della contribuente e condannandola alle spese processuali.
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