Un amministratore, condannato per bancarotta fraudolenta, ha impugnato la sentenza sostenendo l'inutilizzabilità della testimonianza di una sua ex collaboratrice. Secondo la difesa, la donna, avendo patteggiato per reati connessi, doveva essere considerata un'imputata e non una testimone. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: la testimonianza del coimputato è valida se la sua posizione processuale è stata definita con una sentenza definitiva, come il patteggiamento. In tal caso, la persona può e deve testimoniare con le garanzie del 'testimone assistito', rendendo la sua deposizione pienamente utilizzabile. La condanna dell'amministratore è stata quindi confermata.
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