La Corte di Cassazione a Sezioni Unite affronta il caso di una banca titolare di un'ipoteca su un immobile di un'azienda poi fallita. La garanzia, però, non copriva un debito dell'azienda stessa, ma di un terzo soggetto. La Corte stabilisce un principio fondamentale sull'ipoteca per debito altrui nel fallimento: il creditore non può usare la procedura di insinuazione al passivo. La via corretta è intervenire nella fase successiva, quella della distribuzione del ricavato dalla vendita del bene. In questa sede, il creditore può chiedere la sua parte e, se negata, contestare il piano di riparto. La decisione, quindi, dà ragione al Fallimento, indicando alla Banca la procedura corretta da seguire, che è successiva e diversa da quella inizialmente intrapresa.
Continua »