Il giudice delegato di una procedura concorsuale ha autorizzato il curatore a stipulare un contratto di rent to buy relativo a un immobile aziendale. Il legale rappresentante della società fallita ha proposto un reclamo fallimentare oltre otto mesi dopo il deposito del decreto, lamentando la mancata comunicazione dell'atto e l'assenza di gara competitiva. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, sancendo che il termine massimo di novanta giorni decorre inderogabilmente dal deposito in cancelleria del provvedimento, a prescindere dalla notifica o dalla conoscenza effettiva della parte. L'esigenza di certezza e stabilità della liquidazione prevale sulla mancata comunicazione, rendendo definitivo il provvedimento e condannando il ricorrente alle spese processuali.
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