Durante un'espropriazione immobiliare promossa da un istituto di credito, il debitore esecutato ha contestato il piano di riparto delle somme ricavate. Il Tribunale ha respinto l'opposizione agli atti esecutivi. Il debitore ha quindi impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, dichiarando nel proprio atto che la sentenza gli era stata regolarmente notificata dalla banca. Tuttavia, al momento del deposito del ricorso, il debitore ha omesso di allegare la ricevuta di notifica telematica, depositandola con diversi mesi di ritardo. La Suprema Corte ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per cassazione, stabilendo che la mancata produzione tempestiva della relata impedisce la verifica del rispetto dei termini di impugnazione. Il debitore ha perso definitivamente il giudizio ed è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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