Una società di servizi è stata esclusa da una gara d'appalto per gravi condotte corruttive del suo amministratore di fatto. Dopo aver perso i ricorsi davanti al TAR e al Consiglio di Stato, la società ha proposto un ricorso per revocazione. Successivamente, ha presentato ricorso in Cassazione oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della revocazione. Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, poiché il termine per il ricorso in Cassazione decorre dalla proposizione della revocazione stessa. La Corte ha respinto la richiesta di rimessione in termini, escludendo l'applicazione dell'overruling poiché non vi era stato alcun mutamento imprevedibile delle regole del processo. Di conseguenza, l'esclusione della società dalla gara d'appalto è diventata definitiva, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
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