Una società perde l'aggiudicazione di alcuni immobili in un'asta fallimentare e la cauzione viene incamerata dal fallimento. La società propone reclamo, che viene rigettato dal Tribunale. Successivamente, la società presenta ricorso in Cassazione, ma oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione via PEC del provvedimento da parte della cancelleria. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il termine impugnazione fallimento decorre dalla comunicazione di cancelleria del testo integrale del decreto, e non dalla notifica ad opera della parte. La natura speciale e urgente delle procedure concorsuali giustifica questa deroga alle regole ordinarie del codice di procedura civile. Di conseguenza, la società perde definitivamente la causa e viene condannata al pagamento delle spese processuali.
Continua »