L'Amministrazione Finanziaria ha notificato un avviso di accertamento per imposte a una società, poi cancellata dal registro delle imprese, senza rispettare il termine di sessanta giorni dalla consegna del verbale di chiusura delle operazioni. I Soci hanno impugnato l'atto contestando la violazione dei termini a difesa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, confermando l'illegittimità dell'atto. I giudici hanno stabilito che l'accertamento ante tempus è nullo anche in caso di accessi istantanei mirati alla sola acquisizione di documenti contabili. La garanzia del termine dilatorio, espressione dei principi di collaborazione e buona fede tra fisco e contribuente, si applica sempre, salvo casi di comprovata urgenza. Di conseguenza, l'ufficio impositivo perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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