La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22253/2025, interviene sul tema del contraddittorio endoprocedimentale. Viene chiarito che il termine dilatorio di 60 giorni non si applica agli 'accertamenti a tavolino', ma solo a quelli con accesso fisico. Per i tributi armonizzati come l'IVA, la violazione del contraddittorio annulla l'atto solo se il contribuente supera la 'prova di resistenza', dimostrando che il risultato avrebbe potuto essere diverso.
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