Una lavoratrice ha impugnato il licenziamento collettivo intimato dall'azienda a seguito della cessazione totale dell'attività per perdite economiche. La ricorrente lamentava la violazione dei criteri di scelta e la mancata comunicazione dei motivi individuali del recesso, oltre a contestare una precedente cessione di ramo d'azienda. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento. I giudici hanno chiarito che, in caso di chiusura totale dell'azienda con licenziamento di tutto il personale, i criteri di scelta diventano irrilevanti. Inoltre, l'obbligo di motivazione individuale non sussiste nel licenziamento collettivo, essendo sufficiente l'informativa alle rappresentanze sindacali. Infine, la lavoratrice non poteva rivendicare il trasferimento nel ramo d'azienda ceduto, poiché operava in una sede geografica diversa da quella interessata dalla cessione.
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