Un contribuente ha contestato un'intimazione di pagamento di oltre 84.000 euro. La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso. Successivamente, il contribuente ha notificato la sentenza direttamente presso la sede dell'Agente della Riscossione. L'ente pubblico ha presentato appello, ma i giudici di secondo grado lo hanno dichiarato inammissibile, ritenendo che la consegna diretta avesse fatto decorrere il termine breve di impugnazione. L'Agente della Riscossione ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la notifica dovesse essere effettuata all'avvocato difensore e non alla sede dell'ente. La Corte di Cassazione, rilevando un contrasto interpretativo su questo specifico punto, ha deciso di sospendere il giudizio. La causa è stata rinviata in attesa della decisione chiarificatrice delle Sezioni Unite.
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