La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un caso di **guida in stato di ebbrezza**, dichiarando inammissibile il ricorso del conducente. La Suprema Corte ha ribadito la piena validità dell'accertamento etilometrico, anche quando l'esecuzione tecnica del test e la redazione del verbale sono effettuate da agenti diversi, configurandosi come una legittima collaborazione operativa. È stata inoltre negata l'applicazione della particolare tenuità del fatto poiché la condotta, avvenuta di notte in un centro cittadino, è stata ritenuta concretamente pericolosa per la sicurezza stradale. Infine, il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato dall'assenza di elementi positivi, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza.
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