La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di evasione a carico di un soggetto che aveva proposto ricorso lamentando il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando come la decisione di merito fosse correttamente motivata. In particolare, la presenza di una recidiva specifica, derivante da precedenti condanne per la medesima fattispecie di evasione, preclude l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., rendendo l'offesa non compatibile con un giudizio di scarsa rilevanza.
Continua »