La Corte di Cassazione ha annullato una condanna per trasporto abusivo di rifiuti riguardante un imprenditore che utilizzava un mezzo non iscritto all'Albo dei gestori ambientali. La Corte ha stabilito che, se l'azienda è regolarmente iscritta ma il veicolo specifico non lo è, il fatto deve essere qualificato ai sensi del comma 4 dell'art. 256 (violazione delle prescrizioni) e non del comma 1 (assenza di autorizzazione). Inoltre, è stato censurato il diniego della particolare tenuità del fatto basato solo sui precedenti penali, poiché la valutazione deve riguardare principalmente l'entità dell'offesa oggettiva.
Continua »