Detenzione animali selvatici: la Cassazione conferma la confisca obbligatoria
La detenzione animali selvatici pericolosi rappresenta un tema di estrema rilevanza che intreccia la sicurezza pubblica con la tutela del benessere animale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una privata cittadina trovata in possesso di due esemplari di servalo (Leptailurus serval), felini esotici la cui detenzione è rigorosamente vietata dalla normativa italiana.
Il caso e la decisione del Tribunale
La vicenda trae origine da un’ordinanza del GIP che, pur accogliendo la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p., aveva disposto la confisca degli animali. La proprietaria si era opposta, sostenendo che i felini fossero ormai da considerarsi animali da compagnia, essendo nati in cattività da diverse generazioni e regolarmente microchippati.
L’analisi della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, chiarendo che la normativa vigente (D.Lgs. 135/2022) mira a salvaguardare la salute e l’incolumità pubblica. Il divieto di detenzione si applica a tutte le specie selvatiche che possono arrecare danni all’integrità fisica dell’uomo o trasmettere malattie infettive, indipendentemente dal fatto che siano nate in cattività. La trasmissione del patrimonio genetico originario non viene infatti meno con l’allevamento domestico.
Le motivazioni
La Corte ha precisato che la confisca degli esemplari è un atto obbligatorio quando la loro detenzione costituisce di per sé un reato. Tale misura deve essere disposta anche in presenza di un provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, poiché l’accertamento della condotta illecita rimane fermo. Il bilanciamento degli interessi pende inevitabilmente verso la tutela della collettività: il legame affettivo tra il proprietario e l’animale, pur riconosciuto considerando gli animali come esseri senzienti, non può prevalere sul rischio potenziale per la salute pubblica e la biodiversità. Inoltre, la legge speciale prevale sulle norme generali del codice penale, rendendo la sottrazione degli animali un atto dovuto e non discrezionale.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il possesso di specie esotiche pericolose è sempre vietato ai privati, salvo le rarissime eccezioni previste dalla legge. La natura selvatica dell’animale è legata alla sua appartenenza tassonomica e non alla sua storia individuale di addomesticamento. Per chi detiene tali animali, il rischio non è solo una sanzione penale, ma la perdita definitiva dell’esemplare attraverso la confisca obbligatoria, finalizzata al trasferimento della bestia in centri di accoglienza autorizzati e idonei a garantirne la sicurezza e il benessere in un ambiente controllato.
È legale tenere un servalo o un gattopardo africano in casa?
No, la legge italiana vieta ai privati la detenzione di specie selvatiche pericolose per la salute e l’incolumità pubblica, categoria in cui rientrano questi felini.
Cosa succede se il reato è considerato di particolare tenuità?
Anche se il giudice archivia il caso per particolare tenuità del fatto, la confisca degli animali rimane obbligatoria perché il loro possesso è vietato dalla legge.
La nascita in cattività esclude la natura selvatica dell’animale?
No, la natura selvatica dipende dal patrimonio genetico della specie e non dal numero di generazioni nate in cattività, pertanto il divieto di detenzione persiste.