La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale di un venditore per il reato di truffa dell'agente di commercio. L'imputato, pur lavorando per una società, ha ingannato un cliente facendogli credere di poter riscuotere direttamente del denaro, somma poi trattenuta indebitamente. I giudici hanno respinto i motivi di ricorso sulla responsabilità e sulla particolare tenuità del fatto, ritenendo il danno economico non lieve. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla mancata valutazione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, su cui la Corte d'Appello aveva omesso di motivare. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio solo per questo specifico punto, rendendo definitiva la condanna per truffa.
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