Un Individuo, sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di rientro serale, ha violato tale prescrizione tornando a casa oltre l'orario consentito. Condannato in appello, ha presentato ricorso in Cassazione. L'Individuo contestava la mancata applicazione della tenuità del fatto e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la violazione sorveglianza speciale non fosse di lieve entità, dato il ritardo significativo e l'intervento delle forze dell'ordine. Inoltre, ha confermato che il giudice di merito aveva adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, basandosi sulla gravità della condotta. L'Individuo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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