La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per tentato furto di merce all'interno di un supermercato. La difesa lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo il ravvedimento dell'imputato e la scarsa entità del danno. Tuttavia, i giudici hanno confermato che la presenza di numerosi precedenti penali e la commissione di ulteriori reati dopo il fatto contestato configurano un'abitualità nel reato. Tale condizione, unita alla pericolosità sociale del reo, preclude l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., indipendentemente dal valore economico della merce sottratta.
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