Un uomo, condannato per i reati di spaccio di stupefacenti e tentata estorsione, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la misura della pena. In particolare, l'imputato lamentava che il giudice di merito gli avesse concesso solo la riduzione della metà della pena per il tentativo, anziché il massimo di due terzi, nonostante la sua condizione di incensurato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno confermato che la riduzione di pena per la tentata estorsione è stata correttamente quantificata nella metà. La gravità delle modalità con cui è stato commesso il fatto e la ripetizione delle condotte criminali giustificano pienamente la scelta dei giudici di merito, superando la generica obiezione basata sulla sola assenza di precedenti penali. L'imputato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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