I Debitori proponevano opposizione all'esecuzione avviata da una Società di Gestione Crediti, contestando la validità della cessione del credito originariamente vantato da una banca e la prescrizione del debito. Dopo il rigetto nei primi due gradi di giudizio, i Debitori ricorrevano in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi riuniti. I giudici hanno rilevato la violazione dell'obbligo di esposizione sommaria dei fatti, sanzionando l'uso della scorretta tecnica dell'assemblaggio, consistente nel copiare integralmente atti precedenti rendendo il testo incomprensibile. La Corte ha inoltre respinto i motivi di merito perché generici e cumulativi, condannando i Debitori al pagamento delle spese processuali.
Continua »