La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 139/2024, ha stabilito un principio fondamentale sulla tassazione del fondo pensione. L'aliquota agevolata del 12,5% si applica esclusivamente alla parte della prestazione che costituisce il 'rendimento netto' derivante da un effettivo investimento sul mercato finanziario. Non è sufficiente un calcolo ipotetico basato sulla redditività generale del patrimonio del datore di lavoro. La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza precedente e rigettando la domanda di rimborso del contribuente, poiché non era stata fornita la prova di un investimento reale e dei suoi specifici frutti.
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