Una società contribuente ha contestato una cartella esattoriale per la tassa sui rifiuti, sostenendo l'illegittimità della delibera con cui la Giunta comunale aveva fissato le tariffe TARSU comunali per l'anno 2009 senza la preventiva fissazione dei limiti di copertura dei costi da parte del Consiglio comunale. I giudici tributari regionali avevano accolto le ragioni della società, annullando l'aumento e ordinando il rimborso. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso del Comune. I giudici di legittimità hanno chiarito che, nell'ordinamento degli enti locali della Regione Siciliana, la Giunta municipale possiede la piena competenza ad approvare la misura delle tariffe sui rifiuti, anche qualora il Consiglio non abbia stabilito preliminarmente il grado di copertura finanziaria del servizio.
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