Un autotrasportatore ha citato in giudizio un'azienda committente per ottenere il pagamento di differenze sui corrispettivi, sostenendo la violazione dei minimi tariffari autotrasporto. L'azienda, per difendersi, ha dichiarato di aver talvolta pagato anche più del minimo. L'autotrasportatore ha cercato di usare questa affermazione come una confessione per ottenere il pagamento secondo le tariffe massime. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio importante: una dichiarazione fatta a scopo difensivo, anche se si rivela errata, non costituisce una confessione legale. La Corte ha chiarito che tale dichiarazione non inverte l'onere della prova, che rimane a carico di chi agisce in giudizio. Di conseguenza, l'autotrasportatore ha perso la causa.
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