Il Condannato ha proposto ricorso contro il provvedimento del Giudice dell'esecuzione che ha respinto la richiesta di applicazione del reato continuato per nove condanne accumulate tra il 1993 e il 2003. Il giudice di merito ha evidenziato l'ampio divario temporale tra i reati, la diversità dei beni giuridici lesi e l'assenza di un piano unitario iniziale, ravvisando piuttosto una generica propensione alla devianza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il reato continuato esige una preventiva e specifica deliberazione di tutte le condotte. Una generica scelta di vita delinquenziale, che si concretizza di volta in volta sfruttando le occasioni contingenti, non è sufficiente a dimostrare l'unicità del disegno criminoso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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