Un contribuente si opponeva all'iscrizione ipotecaria effettuata dall'Agente della Riscossione per debiti tributari e previdenziali. Dopo una decisione parzialmente favorevole in primo grado, il contribuente proponeva appello, accolto dalla Commissione Tributaria Regionale che annullava l'intera ipoteca. L'Agente della Riscossione ricorreva in Cassazione, eccependo il mancato rispetto del termine per l'impugnazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando che l'appello del contribuente era stato spedito oltre il termine semestrale di decadenza previsto dalla legge, reso palese dalle ricevute postali nonostante un errore materiale di trascrizione dei giudici d'appello. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza d'appello, confermando la tardività del gravame e condannando il contribuente alle spese.
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