Una società concessionaria si opponeva al pagamento dei premi di una polizza fideiussoria richiesta da una compagnia assicuratrice, sostenendo che il rapporto garantito con l'ente pubblico fosse ormai terminato. Mentre in primo grado il giudice annullava il debito per presunto difetto di causa, la Corte d'Appello ribaltava la decisione, condannando la società al pagamento. La Corte di Cassazione ha confermato quest'ultima pronuncia. I giudici hanno chiarito che il contratto prevedeva espressamente una procedura formale per lo svincolo: il beneficiario doveva rilasciare una dichiarazione scritta per liberare l'assicurazione. In assenza di tale comunicazione formale, l'obbligo di pagare i premi della polizza fideiussoria permane. La clausola che impone tale modalità non è considerata vessatoria.
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