La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un collaboratore che lamentava l'omesso versamento dei contributi previdenziali da parte di un ente universitario. Il punto centrale della controversia riguarda l'azione di indebito arricchimento proposta dal lavoratore, che il giudice di primo grado aveva erroneamente trasformato in un'azione risarcitoria. La Suprema Corte ha stabilito che, pur potendo il giudice riqualificare giuridicamente i fatti, non può sostituire d'ufficio un'azione specifica con quella di indebito arricchimento, data la sua natura autonoma e sussidiaria, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
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