Un lavoratore chiedeva al Fondo di garanzia INPS il pagamento del TFR maturato presso una società fallita. Tuttavia, nello stato passivo del fallimento, il suo credito era stato ammesso solo come "differenze retributive" e non come TFR, senza che il lavoratore si opponesse a tale qualificazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'intervento del Fondo di garanzia INPS è strettamente vincolato alle risultanze dello stato passivo esecutivo. Poiché il credito non era stato registrato come TFR in sede fallimentare, e in mancanza di tempestiva opposizione del lavoratore, il giudice ordinario non può riqualificare autonomamente la somma. Di conseguenza, la domanda del lavoratore è stata definitivamente respinta.
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