Una società in liquidazione si opponeva a una cartella di pagamento emessa per la riscossione di un credito originato da un finanziamento bancario garantito da un fondo pubblico. La società sosteneva la necessità di un titolo esecutivo, dato che il rapporto iniziale era di natura privata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che quando il gestore del fondo pubblico paga il finanziatore e si surroga nel credito, la natura del credito stesso si trasforma da privata a pubblica. Questa natura pubblicistica, finalizzata al recupero di risorse pubbliche, legittima l'uso della procedura speciale di riscossione del credito a mezzo ruolo, senza la necessità di ottenere preventivamente un titolo esecutivo giudiziale.
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