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Superfetazioni

10 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Opere edilizie aggiunte a una costruzione preesistente. Se la costruzione originaria è abusiva, anche le superfetazioni successive sono considerate abusive e soggette a demolizione.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Ordine di demolizione opere abusive: quando non include le nuove costruzioni
Un proprietario aveva ricevuto un ordine di demolizione per opere abusive. La Corte d'Appello aveva dichiarato eseguita la sanzione, ma il Procuratore Generale ha proposto ricorso, sostenendo che l'ordine dovesse estendersi anche a opere successive. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che l'ordine di demolizione opere abusive include generalmente le aggiunte successive, ma ha precisato che tale principio non si applica se le nuove costruzioni sono funzionalmente e architettonicamente distinte dall'abuso originario. La Corte ha quindi confermato che le nuove opere non rientravano nell'ordine iniziale.
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Ordine di demolizione opere abusive: vale anche per le aggiunte?
Una proprietaria, condannata per aver realizzato opere edilizie illegali, si oppone all'ingiunzione di demolizione. Sostiene che l'ordine sia stato illegittimamente esteso anche a nuove strutture, costruite dopo la condanna e non comprese nella sentenza originale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: l'ordine di demolizione opere abusive riguarda l'edificio nel suo complesso. Esso include non solo il manufatto originario, ma anche tutte le aggiunte e modifiche successive. Lo scopo è il ripristino totale dello stato dei luoghi, annullando completamente gli effetti dell'abuso edilizio. La proprietaria ha quindi perso la causa e l'obbligo di demolire tutto è stato confermato.
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Ordine di demolizione: estensione a tutto l’edificio
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino contro un'ordinanza che estendeva l'ordine di demolizione all'intero immobile abusivo. Anche se il reato per la costruzione originaria era prescritto, i successivi lavori di completamento sono stati considerati una ripresa dell'attività criminosa, rendendo l'intero manufatto illecito e soggetto a demolizione per ripristinare lo stato dei luoghi (restitutio in integrum).
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Condono edilizio: no alla sanatoria postuma
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una proprietaria che cercava di annullare un ordine di demolizione tramite un condono edilizio ottenuto tardivamente. La Corte ha stabilito che la concessione in sanatoria era illegittima perché l'immobile non era stato ultimato 'al rustico' entro il termine di legge del 31 dicembre 1993. Inoltre, ha chiarito che le demolizioni successive, effettuate per far rientrare l'opera nei limiti del condono edilizio, costituiscono un indebito aggiramento della normativa e non possono sanare l'abuso originario.
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Abuso edilizio prescritto: la demolizione è totale
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37245/2024, ha stabilito che l'ordine di demolizione per nuove opere abusive deve estendersi all'intero immobile, anche se il reato per la costruzione originaria è stato dichiarato estinto. La Corte chiarisce che un abuso edilizio prescritto non equivale a un condono o a una sanatoria, e qualsiasi intervento successivo, anche di manutenzione, costituisce una ripresa dell'attività illecita, giustificando la demolizione totale come misura ripristinatoria dello stato dei luoghi.
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Ordine di demolizione: quando è legittimo demolire tutto
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro un ordine di demolizione per un manufatto abusivo. L'ordine è legittimo per l'intera struttura, anche se realizzata in fasi successive, poiché costituisce un organismo unitario. La richiesta di sospensione in attesa di una decisione amministrativa è stata respinta in assenza di un provvedimento di acquisizione da parte del Comune.
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Ordine di demolizione: quando copre l’intero immobile
Una proprietaria, condannata per abuso edilizio, ha contestato un ordine di demolizione sostenendo che dovesse applicarsi solo all'ultimo piano sopraelevato e non all'intero edificio. Dopo un lungo iter giudiziario, durante il quale i permessi in sanatoria ottenuti sono stati giudicati illegittimi, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che l'ordine di demolizione si applica all'intera costruzione, poiché questa costituisce un manufatto unico e l'illegalità delle parti iniziali si estende a quelle successive. Le questioni già decise non possono essere riproposte.
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Ordine di demolizione: valido per modifiche successive
La Corte di Cassazione ha stabilito che un ordine di demolizione per un manufatto abusivo resta valido ed efficace anche se l'immobile viene successivamente modificato o ricostruito. La Corte ha rigettato il ricorso del nuovo proprietario, il quale sosteneva che l'edificio attuale, in cemento armato, fosse diverso da quello originario (un capannone in ferro) oggetto della condanna. Secondo i giudici, le modifiche successive costituiscono una prosecuzione dell'illecito originario, e l'ordine mira al ripristino dello stato dei luoghi, applicandosi all'immobile nella sua interezza.
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Ordine di demolizione: valido anche per ampliamenti
La Corte di Cassazione ha confermato che un ordine di demolizione emesso per un manufatto abusivo si estende a tutti gli ampliamenti successivi, in quanto l'opera va considerata come un unico complesso. Anche se la contravvenzione per l'ampliamento è prescritta, l'ordine di demolizione originario resta valido e deve essere eseguito sull'intera struttura, risultando impossibile una demolizione parziale.
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Ordine di demolizione: vale per tutto l’immobile?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5537/2025, ha stabilito che un ordine di demolizione per un immobile abusivo si estende a tutte le opere successive, anche se realizzate in tempi diversi. Il ricorso di un cittadino, che sosteneva l'indipendenza delle nuove opere da quelle originarie, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha chiarito che se le aggiunte sono strutturalmente e funzionalmente connesse al nucleo originario, formano un unico complesso edilizio da demolire integralmente.
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