LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

LexCEDpedia

Superfetazione

6 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

In diritto immobiliare, indica una costruzione o un manufatto aggiunto a un edificio preesistente che non è strettamente necessario alla sua esistenza o funzione, ma serve a migliorare la fruibilità per un singolo proprietario.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Abuso edilizio: l’ordine di demolizione abbatte anche l’opera prescritta
Un proprietario ha realizzato un manufatto abusivo nel 1991, proseguendo e ampliando i lavori nel 1996 e nel 1997. La Corte di Appello ha dichiarato la prescrizione per i primi reati del 1991, ma ha confermato la condanna per le opere successive e ha ordinato l'abbattimento dell'opera. In sede esecutiva, l'interessato ha chiesto la revoca dell'ordine sostenendo l'impossibilità di abbattere la parte prescritta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'ordine di demolizione colpisce l'immobile nella sua totalità. La presenza di interventi successivi estende l'abusività all'intero fabbricato, imponendo il ripristino integrale dello stato dei luoghi.
Continua »
Ordine di demolizione: cade anche il tetto se il muro è abusivo
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore contro l'ordinanza che limitava l'ordine di demolizione al solo muro di un terrazzo, escludendo la copertura sovrastante. I giudici hanno chiarito che l'ordine di demolizione di un immobile abusivo si estende all'intero manufatto, comprese le opere accessorie, le aggiunte e le modifiche successive. L'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi non può essere limitato se le opere successive sono collegate fisicamente e funzionalmente a quella principale. La Cassazione ha quindi annullato la decisione, rinviando il caso alla Corte d'appello per un nuovo esame che verifichi l'effettivo collegamento tra il muro e la copertura dell'edificio.
Continua »
Ordine di demolizione: il nuovo abuso non salva il vecchio
Il proprietario di un immobile ha presentato ricorso contro il rigetto della revoca di un ordine di demolizione per un abuso edilizio originario. Egli sosteneva che le nuove opere, realizzate successivamente e oggetto di un altro procedimento penale, non potessero essere abbattute. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno stabilito che l'ordine di demolizione riguarda l'edificio nel suo complesso. Di conseguenza, l'obbligo di abbattimento si estende anche alle aggiunte e alle modifiche successive che inglobano l'abuso originario, poiché l'obiettivo della legge è il ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Continua »
Azione revocatoria e ipoteca: quando è inutile
La Corte d'Appello di Firenze ha respinto la richiesta di azione revocatoria e ipoteca avanzata da una banca contro atti di rent to buy. Il giudice ha stabilito che, esistendo già un'ipoteca anteriore, manca il requisito del pregiudizio (eventus damni), rendendo l'azione legale una inutile superfetazione poiché il creditore gode già del diritto di sequela.
Continua »
Condono Edilizio e Abusi Successivi: Demolizione Inevitabile
Una proprietaria di un immobile, già oggetto di una richiesta di sanatoria, ha realizzato ulteriori opere abusive. A seguito di ciò, le è stato notificato un ordine di demolizione. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, stabilendo un principio chiaro: il condono edilizio e abusi successivi sono incompatibili. Proseguire i lavori su un immobile in attesa di sanatoria non solo costituisce un nuovo reato, ma impedisce la concessione del condono stesso, rendendo l'ordine di demolizione definitivo e inevitabile. La proprietaria ha quindi perso la causa e l'immobile dovrà essere demolito.
Continua »
Spese legali contumace: quando non sono dovute
Una condomina chiede il rimborso per lavori su una tettoia, ma perde la causa contro il condominio. Quest'ultimo, assente in appello (contumace), si vede erroneamente riconoscere le spese legali. La Cassazione interviene, chiarendo un principio fondamentale sulle spese legali contumace: non sono dovute se la parte vittoriosa non ha partecipato al giudizio e non ha sostenuto costi.
Continua »