La controversia riguarda un conto corrente cointestato e successione tra fratelli. Un figlio, cointestatario con la defunta madre di buoni e di un libretto, dopo aver diviso l'intero importo con le sorelle, le cita in giudizio per riavere una parte delle somme. Sostiene che il 50% del denaro era suo 'jure proprio' e non doveva rientrare nell'eredità. La Corte di Cassazione, prima di decidere, prende atto di un accordo tra le parti. Il processo viene dichiarato estinto. Il principio sottostante, emerso nei gradi precedenti, è che il cointestatario che agisce per la restituzione di somme già versate ha l'onere di provare che quei fondi erano di sua esclusiva proprietà, superando la semplice presunzione di contitolarità.
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