Una società energetica ha ricevuto un ingente pagamento da una compagnia aerea poco prima che quest'ultima entrasse in amministrazione straordinaria. L'amministrazione ha richiesto la restituzione della somma, ritenendola inefficace. La società ha sostenuto che vi fosse stata una prosecuzione del rapporto contrattuale, ma la Corte di Cassazione ha respinto tale tesi, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che, per la prosecuzione del rapporto, non basta la mera continuità delle forniture, ma serve una manifestazione di volontà chiara e inequivocabile da parte dell'organo commissariale.
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