Un'azienda fornitrice chiedeva che il suo credito verso una grande società, finita in amministrazione straordinaria, fosse pagato con priorità. Secondo il fornitore, il commissario aveva mostrato con i fatti la volontà di proseguire il contratto. La Cassazione aveva già negato questa tesi. Il fornitore ha tentato un'ultima via, la revocazione, sostenendo che i giudici avessero ignorato delle prove documentali. La Corte Suprema ha respinto definitivamente il ricorso, chiarendo un punto cruciale: una presunta errata valutazione delle prove è un errore di giudizio, non un errore di fatto che giustifica la revocazione. Di conseguenza, il **subentro del commissario straordinario** non è stato provato e il credito del fornitore non avrà alcuna priorità di pagamento.
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