Un Amministratore di sostegno, dopo aver perso una causa contro un Ente Previdenziale, ha presentato una richiesta specifica per la liquidazione delle spese legali relative a un procedimento secondario (sub-procedimento) di sospensione. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, affermando un importante principio sulla liquidazione spese legali: la condanna finale al pagamento delle spese è onnicomprensiva. Questo significa che l'importo stabilito dal giudice copre già tutte le attività svolte in quella fase del processo, inclusi i sub-procedimenti. Pertanto, non è possibile chiedere una seconda e separata liquidazione per una parte della stessa causa. La richiesta è stata dichiarata superflua.
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