Un privato e una società compravendono un terreno edificabile indicando a rogito un prezzo di 600.000 euro. L'Amministrazione Finanziaria notifica un avviso di rettifica portando il valore a 806.000 euro, basandosi su due stime dell'Ufficio Tecnico Erariale. I contribuenti contestano l'atto presentando una perizia giurata di rivalutazione del terreno che confermava la cifra originaria. La Corte di Cassazione conferma la legittimità dell'operato del Fisco, stabilendo che la perizia di rivalutazione del contribuente fissa solo un valore minimo di riferimento e non limita i poteri di controllo del Fisco. Di conseguenza, l'accertamento valore terreno edificabile basato sulle stime tecniche ufficiali e sulle potenzialità urbanistiche dell'area risulta pienamente valido, costringendo i contribuenti a pagare la maggiore imposta e le spese di giudizio.
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