Il Giudice di Pace condannava l'imputata per diffamazione e minaccia, riconoscendo il risarcimento alla parte civile. In secondo grado, il Tribunale dichiarava l'annullamento della sentenza in appello per carenza di motivazione ed estingueva i reati per prescrizione, senza decidere sui danni civili. La parte civile ha presentato ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha accolto l'impugnazione, chiarendo che il giudice d'appello non può cancellare la pronuncia di primo grado per difetto di motivazione, ma deve valutare i fatti e motivare la decisione nel merito. La Corte di Cassazione ha quindi annullato la decisione impugnata agli effetti civili, rinviando la causa al giudice civile competente.
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