Un individuo è stato condannato per favoreggiamento immigrazione clandestina, aggravato dall'aver esposto i migranti a rischio. La Corte d'Appello aveva ridotto la pena. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la nullità della notifica (era evaso dagli arresti domiciliari, non latitante) e la configurazione del reato, sostenendo di aver agito per stato di necessità. La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la notifica valida, nonostante l'errore formale, perché l'imputato ne era a conoscenza. Ha anche escluso lo stato di necessità, basandosi sulle dichiarazioni dei migranti che lo identificavano come comandante fin dalla partenza. L'imputato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.
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