Due soggetti, condannati per minaccia e lesioni volontarie, hanno fatto ricorso in Cassazione. Tra i vari motivi, hanno lamentato la mancata valutazione da parte del giudice d'appello della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonostante una specifica richiesta in tal senso. La Corte di Cassazione ha accolto questo motivo, stabilendo che il giudice di merito ha l'obbligo di motivare sulla richiesta di applicazione dell'articolo 131-bis del codice penale. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato la sentenza limitatamente a questo aspetto, disponendo il rinvio ad un'altra sezione della Corte d'Appello per un nuovo esame, mentre ha dichiarato inammissibili gli altri motivi di ricorso relativi alla ricostruzione dei fatti e allo stato d'ira.
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