Due lavoratrici assunte a termine dal Ministero dell'Ambiente chiedevano la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato tramite una procedura di stabilizzazione del personale precario. Inserite inizialmente in graduatoria, ne erano uscite dopo un annullamento in autotutela. La Corte d'Appello, in sede di rinvio dopo una prima pronuncia di Cassazione, accertava che le lavoratrici occupavano le posizioni numero 103 e 109, ben oltre i 42 posti autorizzati per la stabilizzazione. Le lavoratrici ricorrevano nuovamente in Cassazione, lamentando il mancato rilievo dello scorrimento della graduatoria negli anni successivi. La Suprema Corte rigetta il ricorso: il giudice del rinvio è strettamente vincolato ai limiti della precedente decisione rescindente, che imponeva di verificare solo la collocazione nella graduatoria originaria del 2008. Le lavoratrici perdono la causa e sono condannate alle spese.
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