Una società di persone e i suoi soci hanno impugnato la dichiarazione di fallimento, contestando il superamento delle soglie dimensionali e l'analisi della contabilità. Tuttavia, prima della decisione, i ricorrenti hanno presentato rinuncia formale al ricorso. La Corte di Cassazione ha dunque dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia, senza procedere all'esame del merito e senza condanna alle spese.
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