Un uomo, condannato in primo e secondo grado per tentato omicidio, presenta ricorso in Cassazione. Tuttavia, poco dopo, dal carcere, presenta una formale dichiarazione di **rinuncia al ricorso**. La Corte di Cassazione, prendendo atto della sua volontà, dichiara l'impugnazione inammissibile. Questa decisione rende la condanna precedente definitiva. Poiché la rinuncia è avvenuta molto rapidamente, la Corte decide di non applicare la sanzione della cassa delle ammende, condannando l'uomo al solo pagamento delle spese processuali. L'imputato perde la causa per sua stessa scelta.
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