Un Condannato, già riconosciuto colpevole di spaccio di droga, ha tentato di ottenere la **rescissione del giudicato**. Ha presentato la sua richiesta tramite raccomandata, ma la legge richiede una presentazione personale o tramite difensore con procura speciale presso la cancelleria. La Corte d'Appello ha dichiarato la richiesta inammissibile per vizio di forma. La Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo che le modalità di presentazione per la **rescissione del giudicato** sono tassative e non ammettono interpretazioni estensive, nemmeno in periodi di emergenza. Il Condannato ha perso e dovrà pagare le spese legali.
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