La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5509/2025, ha rigettato il ricorso di una società di gestione di stazioni ferroviarie, confermando la legittimità della riqualificazione di alcuni costi promozionali da spese di pubblicità a spese di rappresentanza, con conseguente indetraibilità dell'IVA. La Corte ha ribadito che il criterio distintivo risiede nell'obiettivo perseguito: le spese di pubblicità mirano a un incremento diretto delle vendite, mentre le spese di rappresentanza, come quelle per eventi e decorazioni, hanno lo scopo di accrescere il prestigio e l'immagine aziendale, generando solo un'aspettativa indiretta di ritorno economico. L'ordinanza ha inoltre confermato la perentorietà dei termini per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA.
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