Un'Azienda ha contestato l'Agenzia delle Entrate riguardo la qualificazione delle spese sostenute per un contratto di sponsorizzazione. L'Azienda considerava queste spese come pubblicitarie, quindi interamente deducibili. L'Agenzia, invece, le ha classificate come spese di rappresentanza, con deducibilità limitata. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione precedente. Ha stabilito che la deducibilità spese di sponsorizzazione dipende dalla loro finalità: se promuovono l'immagine aziendale sono di rappresentanza, se promuovono prodotti specifici sono pubblicitarie. Nel caso specifico, le spese erano volte ad accrescere il prestigio dell'impresa, non i prodotti. Pertanto, la Corte ha rigettato il ricorso dell'Azienda.
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