Una società operante nel settore del gioco aveva impugnato una decisione della Commissione Tributaria Regionale dinanzi alla Corte di Cassazione. Durante il giudizio, la società ha aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge, versando le somme dovute. La Corte, preso atto dell'istanza e della mancata opposizione da parte dell'Amministrazione Finanziaria, ha dichiarato l'estinzione processo tributario, lasciando le spese a carico di chi le ha sostenute.
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