La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due fratelli contro il provvedimento di confisca di prevenzione di alcuni immobili. Il primo, ritenuto appartenente a un'associazione mafiosa, gestiva in via esclusiva i beni, formalmente cointestati anche al fratello in qualità di terzo interessato. I giudici di secondo grado, nel giudizio di rinvio, hanno motivato dettagliatamente la sproporzione tra i redditi leciti del nucleo familiare e i costi di costruzione degli immobili, pari a circa 196.000 euro. La Cassazione ha confermato la legittimità della decisione, ribadendo che il ricorso contro le misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge e non per rivalutare il merito dei fatti. Di conseguenza, la confisca è divenuta definitiva e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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