La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato per il reato di spendita di monete false (art. 453 n. 4 c.p.). L'imputato contestava la prova della riconducibilità a sé delle banconote contraffatte, denunciando un vizio di motivazione della sentenza d'appello. La Suprema Corte ha chiarito che il giudizio di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione dei fatti, compito esclusivo dei giudici di merito. Inoltre, il ricorrente si era limitato a ripetere le medesime difese già respinte in appello, senza contestare specificamente le motivazioni della sentenza impugnata. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna, obbligando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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